Polizze sui Mutui: meglio non scegliere quelle delle banche?

Polizze sui Mutui: meglio non scegliere quelle delle banche?

Quello delle polizze assicurative sui mutui non è certamente stato il tema più trasparente, univoco e lineare, all’interno dell’altrettanto complesso mosaico di relazioni tra consumatori e istituti di credito.

Tuttavia, qualcosa è recentemente cambiato: val dunque la pena cercare di rammentare

  • quali sono le assicurazioni abbinate al mutuo;
  • quali sono le differenze tra le polizze assicurative proposte dalle banche e quelle proposte dalle compagnie assicurative;
  • quali tutele siano state introdotte dal legislatore italiano.

Assicurazioni abbinate al mutuo: quali sono e come funzionano

Se vi state avvicinando all’importante momento in cui andrete ad acquistare un immobile per i vostri fini abitativi o di investimento, è molto probabile che l’istituto di credito che andrà ad erogare la somma desiderata possa offrirvi una polizza assicurativa a copertura del mutuo.

In tale ambito, non ci riferiamo alle polizze “obbligatoriamente” abbinate al mutuo – quale quelle contro il rischio di incendio dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria – bensì alle polizze che possono essere facoltativamente integrate al prodotto di credito, come quelle vita di tipo TCM (Temporanea Caso Morte), che hanno come meritevole obiettivo quello di intervenire a estinzione totale o parziale del mutuo, nella sventurata ipotesi in cui il mutuatario non possa più provvedere a causa del decesso o dell’invalidità totale permanente, o quelle di tipo CPI (Creditor protection insurance), di respiro  più ampio, che prevedono una serie di interventi di supporto economico della compagnia assicurativa, come quello del pagamento di una serie di rate in caso di perdita involontaria del proprio posto di lavoro.

Si tratta dunque di polizze con una finalità significativa, e attraverso le quali il debitore principale può garantirsi una migliore serenità, considerato che potrà vivere nella sicurezza di liberare i propri cari da qualsiasi tipo di impegno finanziario, nel momento in cui un evento definitivo dovesse accadere. Ma che cosa cambia tra la stipula di tali polizze in banca, o in assicurazione?

Polizze sui Mutui: differenza tra banche e agenzie assicurative

Ma dove conviene stipulare queste polizze? È meglio affidarsi alle stesse polizze assicurative proposte dalle banche che stanno concedendo il mutuo, oppure valutare una nuova proposta presso il mercato assicurativo?

In linea di massima – sebbene non si possano fare eccessive semplificazioni – ricorrere al mercato assicurativo nella sua generalità potrebbe rivelarsi una scelta più conveniente, considerato che diverse recenti ricerche hanno evidenziato come nell’ipotesi di polizze abbinate ai prestiti, collocate presso le stesse banche che erogano il finanziamento, l’importo dei premi corrisposti dai consumatori sarebbe notevolmente più elevato se viene comparato con il livello dei premi relativi alle stesse polizze, quando offerte da altri intermediari assicurativi.

La motivazione di questa divergenza è spesso riscontrabile nel sistema provvigionale applicato sugli istituti di credito: le stesse analisi dimostrano infatti che le aliquote di provvigione che vengono percepite dalle aziende di credito si attestavano su livelli medi del 51% del premio, con punte dell’80%, contro il 19% medio percepito dalle reti di agenzie assicurative.

Insomma, quando ci si avvicina al momento della stipula di un mutuo e del contestuale acquisto di una polizza assicurativa, val sempre la pena non affidarsi ciecamente a un unico preventivo presso un unico istituto di credito, ma avere la buona prassi di indagare costi e caratteristiche di diversi prodotti assicurativi, a disposizione sul proprio mercato locale: un comportamento che genererà una maggiore consapevolezza, e permetterà di evitare di ricadere in cattive sorprese che potrebbero condizionare negativamente l’onerosità della complessiva operazione di finanziamento assicurato.

Cosa dice la Normativa Italiana

In tale ambito, ricordate che nel nostro ordinamento esistono alcuni provvedimenti che dovrebbero migliorare la vostra tutela nella stipula di una polizza assicurativa su un prodotto creditizio.

In primo luogo, ricordiamo come il Codice del Consumo, all’art. 21, co. 3, vieti alla banca di obbligare il cliente a sottoscrivere una polizza assicurativa, subordinando tale contratto all’erogazione di un mutuo. Una prassi che purtroppo, anche nel recente passato, le banche hanno scelto di abbracciare con alterna convinzione: “colpa” (o merito, a seconda di come la pensiate) delle elevate provvigioni che sono riconosciute per questi prodotti, e che in tempi di margini di interesse sempre più risicati, permettono agli istituti di credito di rinvigorire il proprio conto economico sul lato commissionale.

Di interesse risulta essere anche la consultazione del Ddl Concorrenza, che ha fissato alcuni punti che mirano a rendere più trasparente il mercato delle polizze abbinate ai mutui.

  1. In primo luogo, viene sancito il principio che il consumatore sia libero di scegliere sul mercato la propria polizza assicurativa, con la banca che sarà dunque obbligata ad accettare la polizza individuata dal proprio cliente.
  2. In secondo luogo, il decreto ha confermato l’orientamento dell’Ivass sul diritto di recesso in favore del cliente, portandolo a 60 giorni dal momento della stipula. Peraltro, all’istituto di credito spetterà il compito di informare il cliente di questa opzione con una comunicazione ad hoc, che sia separata dal resto della documentazione contrattuale.

Infine, al fine di rendere ancora più  chiaro il costo dell’assicurazione, il Ddl ha previsto che l’istituto bancario sia tenuto a informare il cliente della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione che sarà pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, con indicazione sia in termini assoluti che in termini relativi, ovvero in percentuale sull’ammontare complessivo.