Superbonus 110% Decreto Rilancio: tutto sulle polizze obbligatorie per i professionisti tecnici

Superbonus 110% Decreto Rilancio: tutto sulle polizze obbligatorie per i professionisti tecnici

L’articolo 119 del decreto-legge 34/2020 ‘costringe’ i professionisti a stipulare una polizza da 500 mila euro e da loro più responsabilità. Le asseverazioni sono infatti indispensabili per Ecobonus e Sismabonus rinforzati ma si rischia una multa fino a 15 mila euro per quelle false.

L’articolo del Decreto Rilancio definitivo sul Superbonus 110% è il 119, rubricato “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici“. In questo pezzo ci concentriamo però sulle polizze dei professionisti tecnici che devono asseverare tali interventi, finalizzati appunto allo sgravio fiscale del 110% su Ecobonus e Sismabonus. Partiamo dal presupposto base, cioè che l’asseverazione è infatti obbligatoria: niente asseverazione, niente Bonus.

Polizza assicurativa di 500 mila euro

I professionisti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni non inferiore a 500 mila euro.
 
NB – la polizza è necessaria per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata dal professionista.

Sanzioni per false asseverazioni

In caso di rilascio di false asseverazioni, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dal beneficio.

Sismabonus 110%: attestazione del professionista tecnico sul rischio sismico

L’asseverazione è necessaria sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico: nel secondo caso, ne sono responsabili i progettisti strutturali ossia i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

Ecobonus 110%: APE prima e dopo l’intervento

Per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico caldaie ecc), i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015.

NB – gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta. La prova deriverà dall’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, rilasciato appunto dal tecnico abilitato nell’asseverazione.

Trasmissione dell’asseverazione all’ENEA

Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all’ENEA: le modalità della trasmissione saranno regolamentate da un successivo decreto del MISE.

Trasmissione dell’asseverazione all’ENEA

Il ruolo dei professionisti tecnici è fondamentale anche ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto: per gli interventi (sia di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico) i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.